Sez. 1, Sentenza n. 3714 del 11/06/1980 (Rv. 407570 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - CONCESSIONE - AVVENUTO RILASCIO - REQUISITI RICHIESTI PER LA TUTELA DELL'INVENZIONE - PRESUNZIONE DI SUSSISTENZA - DEDUZIONE DELLA NULLITA DEL BREVETTO PER CARENZA DI TALI REQUISITI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DEDUCENTE.*
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - CONCESSIONE - AVVENUTO RILASCIO - REQUISITI RICHIESTI PER LA TUTELA DELL'INVENZIONE - PRESUNZIONE DI SUSSISTENZA - DEDUZIONE DELLA NULLITA DEL BREVETTO PER CARENZA DI TALI REQUISITI - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL DEDUCENTE.*
In tema d'invenzione industriale, la concessione del brevetto, implica ai sensi dell'art 77 del RD 29 giugno 1939 n 1127, una presunzione di sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti per la tutela dell'invenzione stessa, restando a carico di chi deduca la nullita del brevetto, per carenza di tali requisiti, di fornire la relativa prova.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)