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Sez. 1, Sentenza n. 13863 del 11/12/1999 (Rv. 532004 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ | Onere della prova a carico dell'impugnante - Dubbio sull'esistenza di un elemento del trovato - Necessità di disporre ulteriori accertamenti ovvero di ritenere non assolto l'onere probatorio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532004-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NULLITÀ E ANNULLABILITÀ

In tema di azione di nullità di un brevetto, ai sensi dell'articolo 77 della legge sulle invenzioni l'onere di provare la dedotta nullità incombe su chi impugna il brevetto (con l'ausilio di eventuali accertamenti da affidare ad un consulente); pertanto, qualora all'esito dell'istruttoria permanga un'incertezza sull'esistenza di un fenomeno descritto dal brevetto, il giudice non può dedurne la mancanza di un elemento essenziale di novità del trovato bensì deve disporre ulteriori accertamenti tecnici ovvero sciogliere il dubbio in favore dell'esistenza del fenomeno stesso, ritenendo non assolto l'onere probatorio ricadente sull'attore.

Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 14 CORTE COST., Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 16, Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)