Sez. L, Sentenza n. 4549 del 19/05/1990 (Rv. 467271 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE - PREPENSIONAMENTO - DISCIPLINA EX LEGGE N. 230 DEL 1983 - SPECIALE INDENNITÀ AGGIUNTIVA "UNA TANTUM" - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA MISURA VIGENTE ALL'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO - NECESSITÀ - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA DOMANDA DI PREPENSIONAMENTO - ESCLUSIONE - CARATTERE PIÙ FAVOREVOLE DELLA NORMATIVA PRECEDENTE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE - PREPENSIONAMENTO - DISCIPLINA EX LEGGE N. 230 DEL 1983 - SPECIALE INDENNITÀ AGGIUNTIVA "UNA TANTUM" - DETERMINAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA MISURA VIGENTE ALL'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO - NECESSITÀ - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA DOMANDA DI PREPENSIONAMENTO - ESCLUSIONE - CARATTERE PIÙ FAVOREVOLE DELLA NORMATIVA PRECEDENTE - IRRILEVANZA.*
Con riguardo alla disciplina del prepensionamento prevista dalla legge 23 maggio 1983 n. 230, di conversione del d.l. 6 aprile 1983 n. 103 recante misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti, i lavoratori dipendenti da compagnie e gruppi portuali, che si siano avvalsi di tale beneficio, hanno diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, alla speciale indennità aggiuntiva "una tantum" prevista dall'art. 48 della regolamentazione nazionale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali per tale categoria di lavoratori nella misura vigente all'atto del loro collocamento a riposo, e quindi dell'effettiva cessazione dal servizio, e non già al momento della domanda di pensionamento anticipato, ancorché la normativa a tale epoca vigente fosse più favorevole di quella successiva, atteso che il prepensionamento non consegue automaticamente alla presentazione della domanda, dovendo concorrere determinati requisiti (contributivi e di età) ed essendo infine riservato al ministero della marina mercantile l'individuazione, secondo un programma di pianificazione, dei lavoratori destinatari dell'esodo, procedendo ad una selezione (in caso di eccedenza di domande rispetto al programma) ovvero collocando obbligatoriamente a riposo altri dipendenti (in caso di insufficienza di domande). (V 2626/88, mass n 458352; (V 2855/88, mass n 458452).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1983 num. 230 art. 3, Decreto Legge 06/04/1983 num. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)