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Sez. 2, Sentenza n. 2595 del 28/08/1971 (Rv. 353693 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - IN GENERE - DIVISIONE IMMOBILIARE - NECESSITA DELLA FORMA SCRITTA.*
Stato
decisa il 1971-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353693-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - ATTI CHE DEVONO FARSI PER ISCRITTO (NECESSITA AD SUBSTANTIAM) - IN GENERE - DIVISIONE IMMOBILIARE - NECESSITA DELLA FORMA SCRITTA.*

La legge richiede per la divisione dei beni immobili l'atto scritto ad substantiam e non ad probationem. + pertanto, assurgendo la Forma scritta ad elemento costitutivo del contratto di divisione immobiliare, il documento in tanto ha valore in quanto sia estrinsecazione formale diretta della volonta delle parti di concludere la divisione e di attuarla secondo le pattuizioni convenute.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)