Sez. 2, Sentenza n. 13335 del 06/10/2000 (Rv. 540854 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Divisione di un immobile - Stipula dell'atto da parte di tutti i comproprietari - Requisito di esistenza del contratto - Adesione in tempi diversi, anche mediante produzione in giudizio del documento - Ammissibilità - Mancanza di detta adesione - Invalidità denunciabile anche per la prima volta in Cassazione e pur da chi vi ha aderito, ma ha fatto valere altri vizi nei gradi di merito.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
Per l'esistenza di un contratto di divisione di un bene immobile è necessario che tutti i comproprietari di esso partecipino, anche aderendo in tempi diversi, alla sua stipulazione per iscritto, e a tal fine è sufficiente la produzione del relativo atto in giudizio per farlo valere. Se invece taluno dei comunisti non ha firmato il documento, la divisione non è valida e il relativo vizio, ai sensi degli articoli 1350 n. 11, 1418, secondo comma, e 1421 cod. civ., può esser denunciato in Cassazione, anche per la prima volta, ed altresì da chi vi ha aderito, ma l'ha impugnata nei gradi di merito per altri vizi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Civ. art. 1350 com. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)