Sez. L, Sentenza n. 5544 del 08/03/2010 (Rv. 612120 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Divieto di cumulo dell'indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - Assegno ordinario di invalidità e indennità di disoccupazione - Estensione del divieto di cumulo - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Il divieto di cumulo dell'indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, introdotto dall'art. 6, comma 7, del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236, applicabile "ratione temporis", si estende all'assegno ordinario di invalidità, la cui natura di trattamento pensionistico trova conferma nella modalità di erogazione, che ha luogo a fronte dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché di calcolo, che ha luogo secondo le norme della medesima, e nella sua conversione "ex lege" in pensione di vecchiaia al compimento dell'età prevista per il normale pensionamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 6 com. 7 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)