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Sez. L, Sentenza n. 8239 del 07/04/2010 (Rv. 612397 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Divieto di cumulo, di cui all'art. 6, comma 7, del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236, dell'indennità di disoccupazione con i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - Assegno ordinario di invalidità - Cumulabilità con i trattamenti di disoccupazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612397-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Il divieto di cumulo dei trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all'art. 6, comma 7, del d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 236, riguarda anche l'assegno ordinario d'invalidità, in quanto l'elemento costitutivo del relativo diritto - l'"incollocazione" - presuppone uno stato di disoccupazione per difficoltà di mercato, e tutela tale evenienza al pari dell'indennità di disoccupazione, che ha l'analoga funzione di sopperire alle conseguenze derivanti dalla non collocazione dovuta a difficoltà di mercato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 6 com. 7 CORTE COST., Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)