Sez. 4, Sentenza n. 22338 del 26/06/2002 Ud. (dep. 21/05/2003) Rv. 224922 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE | Rischio consentito - Violazione di norme di comportamento - Esclusione - Fattispecie.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE
Quando l'attività svolta è giuridicamente autorizzata, anche se per natura rischiosa, sussiste la necessità di operare in modo da prevenire la colpa speciale caratterizzata da regole di condotta aventi per finalità la prevenzione del rischio non consentito e pertanto la violazione di precise norme di comportamento costituisce colpa punibile. (Fattispecie in cui un conduttore di aliante, non osservando la regola basilare di prudenza di controllo dello spazio circostante a trecentosessanta gradi, aveva colliso con altro aliante)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)