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Sez. 4, Sentenza n. 11007 del 28/04/1994 Ud. (dep. 03/11/1994) Rv. 200387 - 01

Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - In genere | Colpa del medico - Inosservanza delle "legis artis" - Caratteristica - Possibilità di prevedere l'evento da rischio non consentito - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200387-01

Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - In genere

La colpa del medico, che è una delle cosiddette colpe speciali o professionali, proprie delle attività giuridicamente autorizzate perché socialmente utili anche se rischiose per loro natura, ha come caratteristica l'inosservanza di regole di condotta, le "legis artis", che hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito, vale a dire dell'aumento del rischio. La prevedibilità consiste nella possibilità di prevedere l'evento che conseguirebbe al rischio non consentito e deve essere commisurata al parametro del modello di agente, dell' "homo eiusdem professionis et condicionis", arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell'agente concreto. (Nella specie, è stato ritenuto responsabile della morte della paziente un medico chirurgo-ginecologo di rilevante esperienza professionale, il quale, in presenza di emorragia da lacerazione di utero conseguente a parto, anziché procedere a laparatomia accertativa dell'entità e localizzazione della lesione, effettuava direttamente uno stipato tamponamento utero-vaginale che aveva reso irreversibile l'emorragia, potenziandola).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)