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Sez. 6, Sentenza n. 593 del 04/11/1982 Ud. (dep. 25/01/1983) Rv. 157058 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - MAGGIORE FAVORE PER L'IMPUTATO - VALUTAZIONE IN CONCRETO - FATTISPECIE: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI.*
Stato
decisa il 1982-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157058-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI - MAGGIORE FAVORE PER L'IMPUTATO - VALUTAZIONE IN CONCRETO - FATTISPECIE: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA CIRCOSTANZE AGGRAVANTI ED ATTENUANTI.*

La ricerca della legge più favorevole al reo, nell'ipotesi di cui all'art. 2 secondo comma cod. pen., va fatta non in astratto o in via teorica bensì caso per caso, in rapporto al vantaggio che in concreto può derivarne al reo, a seconda delle situazioni che si presentano e delle stesse possibili determinazioni del giudice riguardo ad esse. (applicazione in tema di giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti nel testo dell'art. 69 cod. pen., così come modificato dalla legge 7 giugno 1974 n. 220. È stato ritenuto che nell'ipotesi di prevalenza delle circostanze aggravanti, che determinano una specie di pena diversa ovvero una pena autonoma, sia applicabile l'art. 69 cod. pen. nel testo antecedente, considerato più favorevole, poiché, pur escludendo il bilanciamento, consentiva l'applicazione delle circostanze attenuanti). (Conf mass n 155482 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/06/1974 num. 220 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)