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Sez. 4, Sentenza n. 8903 del 09/03/1982 Ud. (dep. 09/10/1982) Rv. 155482 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - ART. 589 SECONDO COMMA COD. PEN. - FATTO COMMESSO ANTERIORMENTE AL D.L. 1974 N. 99 - CONCESSIONE DI ATTENUANTI - TERMINE DI PRESCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155482-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - ART. 589 SECONDO COMMA COD. PEN. - FATTO COMMESSO ANTERIORMENTE AL D.L. 1974 N. 99 - CONCESSIONE DI ATTENUANTI - TERMINE DI PRESCRIZIONE.*

Nel caso di omicidio colposo aggravato, di cui all'art. 589 secondo comma cod. pen., commesso anteriormente all'entrata in vigore del d. l. 11 aprile 1974 n. 99, la concessione di circostanze attenuanti rende più favorevole, ai fini della Determinazione del termine prescrizionale, l'applicazione della vecchia normativa sul giudizio di comparazione. Per tale normativa, infatti, la presenza di circostanze attenuanti rende la pena edittale inferiore ai cinque anni di reclusione, con conseguente applicazione del termine di cui all'art. 157 n. 4 cod. pen.. (Conf mass n 153178 e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 11/04/1974 num. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)