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Sez. L, Sentenza n. 3541 del 12/07/1978 (Rv. 393034 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - CONDIZIONE - MANCANZA DELLA STABILITA DEL RAPPORTO STESSO - REQUISITO SOSTANZIALE E PROCESSUALE - FATTISPECIE (RAPPORTO DI LAVORO TRA LA SIAE ED UN DIPENDENTE NON DI RUOLO).*
Stato
decisa il 1978-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393034-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - NON DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO - CONDIZIONE - MANCANZA DELLA STABILITA DEL RAPPORTO STESSO - REQUISITO SOSTANZIALE E PROCESSUALE - FATTISPECIE (RAPPORTO DI LAVORO TRA LA SIAE ED UN DIPENDENTE NON DI RUOLO).*

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n 63 del 1966, dichiarativa della parziale illegittimita dell'art 2948 n 4 cod civ, la prescrizione dei diritti del prestatore di lavoro non decorre durante lo svolgimento del relativo rapporto, ove questo non sia regolato da una disciplina che ne assicuri stabilita, e, cioe, sul piano sostanziale, subordini la legittimita ed efficacia della sua risoluzione alla sussistenza di circostanze oggettive e predeterminate, e, sul piano processuale, affidi al giudice la possibilita di riscontrare tali circostanze e di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. (nella specie, alla stregua del principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente escluso dai giudici del merito il decorso di detta prescrizione, in pendenza di rapporto di lavoro con la SIAE, atteso che, trattandosi di dipendente non di ruolo, il rapporto stesso mancava del requisito della stabilita, nel senso indicato). (V 4732/76, mass n 383471; (V 1268/76, mass n 379956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)