Sez. 5 - , Ordinanza n. 3543 del 14/02/2018 (Rv. 647271 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Costruzioni edilizie - Proroga delle agevolazioni - Denuncia di cui all'art. 6 del d.l. n. 1150 del 1967 - Termine - Decorrenza - Fondamento - Termine triennale per l'attività di verifica dell'Ufficio - Decorrenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie nel settore edilizio, avendo riguardo al regime di proroga previsto dall'art. 1 del d.l. n. 790 del 1981, conv. in l. n. 47 del 1982 - norma che, malgrado l'intitolazione del provvedimento che la contiene, è applicabile all'intero territorio nazionale - anche per quelle di cui all'art. 44 del d.l. n. 124 del 1965, conv. dalla l. n. 431 del 1965, avente ad oggetto interventi per la ripresa economica nazionale, il termine perentorio annuale per la presentazione della denuncia dalla quale risulti l'adempimento degli obblighi richiesti per la conferma delle agevolazioni fruite in via provvisoria in sede di registrazione dell'atto di vendita immobiliare, non decorre dalla data di ultimazione dei lavori bensì dal 31 dicembre 1985, ovvero dalla scadenza del detto regime di proroga, sicché soltanto dal 31 dicembre 1986 inizia a decorrere il termine triennale entro il quale, a pena di decadenza, l'Ufficio può disconoscere il diritto del contribuente al beneficio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/03/1965 num. 124 art. 44, Legge 13/05/1965 num. 431, Decreto Legge 22/12/1981 num. 790 art. 1, Legge 23/02/1982 num. 47, Decreto Legge 11/12/1967 num. 1150 art. 6, Legge 07/02/1968 num. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)