Sez. 5, Sentenza n. 748 del 19/01/2010 (Rv. 611559 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA | Agevolazione ex. legge n. 408 del 1949 - Proroga ex art. 1 d.l. n. 790 del 1981 - Cessazione con il 31 dicembre 1985 - Denuncia di adempimento degli obblighi per la conferma dell'agevolazione - Termine annuale - Decorrenza - Dal 31 dicembre 1995 - Azione dell'Ufficio per il recupero dell'imposta ordinaria - Termine triennale di decadenza - Decorrenza - Dal 31 dicembre 1986 - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA
In tema di agevolazioni tributarie nel settore edilizio, una volta scaduto, con il 31 dicembre 1985, il regime di proroga - previsto dall'art. 1 del d.l. n. 790 del 1981, conv. in legge n. 47 del 1982, norma che, malgrado l'intitolazione del provvedimento che la contiene, è applicabile all'intero territorio nazionale - delle agevolazioni di cui all'art. 14 della legge n. 408 del 1949, intese a favorire l'edilizia abitativa non di lusso, il termine perentorio annuale per la presentazione della denuncia dalla quale risulti l'adempimento degli obblighi richiesti per la conferma delle agevolazioni fruite in via provvisoria in sede di registrazione dell'atto di vendita immobiliare, non decorre dalla data di ultimazione dei lavori ma dal 31 dicembre 1985. Ne deriva, quindi, che dal 31 dicembre 1986 inizia a decorrere il termine triennale entro il quale, a pena di decadenza, l'Ufficio può disconoscere il diritto del contribuente all'agevolazione ed esigere l'intera imposta dovuta.
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14, Legge 23/02/1982 num. 47, Decreto Legge 22/12/1981 num. 790 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)