Sez. 2, Sentenza n. 6586 del 11/11/1986 (Rv. 448733 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE - CONTRATTI A FORMA LIBERA - FACTA CONCLUDENTIA - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE (LOCAZIONE INFRANOVENNALE).*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE - CONTRATTI A FORMA LIBERA - FACTA CONCLUDENTIA - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE (LOCAZIONE INFRANOVENNALE).*
Il mutuo consenso allo scioglimento del contratto di locazione infranovennale, come di qualunque altro negozio per il quale non sia richiesta la Forma scritta a pena di nullità, può risultare anche da una manifestazione tacita di volontà, cioè da fatti univoci che attestino la concorde volontà delle parti di non dare ulteriore corso al contratto stesso e di liberarsi dalle rispettive obbligazioni. (Conf 3354/81, mass n 413932; (Conf 4752/80, mass n 408566; (Conf 1496/77, mass n 385214; (Conf 2495/73, mass n 365930).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1372
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)