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Sez. 3, Sentenza n. 1496 del 22/04/1977 (Rv. 385214 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE - CONTRATTI A FORMA LIBERA - SCIOGLIMENTO TACITO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385214-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE - CONTRATTI A FORMA LIBERA - SCIOGLIMENTO TACITO - AMMISSIBILITA.*

La risoluzione per mutuo consenso di un contratto per il quale non sia richiesta la Forma scritta ad substantiam puo risultare - oltre che da un esplicito accordo dei contraenti diretto a sciogliere il rapporto - anche dalla loro comune tacita volonta di non dare ulteriore corso al contratto, liberandosi dalle rispettive obbligazioni. (V 2407/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1372

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)