Sez. 3, Sentenza n. 1496 del 22/04/1977 (Rv. 385214 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE - CONTRATTI A FORMA LIBERA - SCIOGLIMENTO TACITO - AMMISSIBILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER MUTUO CONSENSO - IN GENERE - CONTRATTI A FORMA LIBERA - SCIOGLIMENTO TACITO - AMMISSIBILITA.*
La risoluzione per mutuo consenso di un contratto per il quale non sia richiesta la Forma scritta ad substantiam puo risultare - oltre che da un esplicito accordo dei contraenti diretto a sciogliere il rapporto - anche dalla loro comune tacita volonta di non dare ulteriore corso al contratto, liberandosi dalle rispettive obbligazioni. (V 2407/52).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1372
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)