Sez. L - , Ordinanza n. 16027 del 18/06/2018 (Rv. 649357 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Autoferrotranvieri - Sospensione ex art. 46, all. A, del r.d. n. 148 del 1931 - Indennizzo - Condizioni - Differenza con il regime previsto dagli artt. 96 e 97 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Legittimità - Fondamento.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
All'autoferrotranviere sospeso, ai sensi dell'art. 46, comma 6, all. A, del r.d. n. 148 del 1931, per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a causa di servizio, in caso di assoluzione per non aver commesso il fatto, per inesistenza del reato o perché il fatto non costituisce reato, è corrisposto un indennizzo in misura pari alla differenza tra l'assegno alimentare erogato durante la sospensione e lo stipendio maturato nello stesso periodo, mentre non trova applicazione il regime di cui agli artt. 96 e 97 del d.P.R. n. 3 del 1957, avente un differente un ambito soggettivo ed oggettivo.
Riferimenti normativi: DPR 03/05/1957 num. 3 art. 96, DPR 03/05/1957 num. 3 art. 97 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 46 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)