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Sez. L, Sentenza n. 1045 del 13/02/1990 (Rv. 465302 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - CODICE DISCIPLINARE - AFFISSIONE - MESSI EQUIPOLLENTI - DIVIETO - FATTISPECIE RELATIVA A PUBBLICAZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE.*
Stato
decisa il 1990-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465302-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - CODICE DISCIPLINARE - AFFISSIONE - MESSI EQUIPOLLENTI - DIVIETO - FATTISPECIE RELATIVA A PUBBLICAZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE.*

Il cosiddetto codice disciplinare (art. 7, primo comma, legge n. 300 del 1970) è efficace solo se portato a conoscenza dei lavoratori sul posto di lavoro, mediante affissione in luoghi accessibili a tutti, restando esclusa la possibilità di considerare equipollenti mezzi di comunicazione che abbiano come destinatari i singoli lavoratori individualmente considerati. (nella specie, con riguardo al codice disciplinare di un'azienda municipalizzata, è stata esclusa la possibilità di ritenere equivalente alla Forma di pubblicità richiesta dalla legge la pubblicazione del codice predetto nell'albo pretorio del comune e cioè fuori dell'ambito aziendale). (Conf 1208/88, mass n 457417).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)