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Sez. 1, Sentenza n. 8835 del 09/10/1996 (Rv. 500018 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Ammissione al passivo con riserva ex art. 95 legge fall. - Ammissione provvisoria ex art. 99 legge fall. - Differenza - Competenza e presupposti rispettive - Ammissione atipica con riserva - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500018-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

L'ammissione di un credito al passivo con riserva, consentita solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 95 legge fall., e l'ammissione provvisoria che il tribunale può disporre a norma del successivo art. 99, comma terzo, costituiscono due fattispecie del tutto differenti, sia perché i relativi provvedimenti sono rimessi alla competenza di diversi organi (l'ammissione con riserva, al giudice delegato in sede di verificazione dello stato passivo, l'ammissione provvisoria, al tribunale in sede di opposizione avverso il decreto di esecutività del medesimo stato passivo), sia perché ne sono diversi i presupposti e gli ulteriori sviluppi procedurali che ne seguono. Pertanto, nel caso in cui il tribunale, senza che ricorrano i presupposti di nessuna delle due menzionate fattispecie, ammetta al passivo un credito, in via privilegiata, "condizionalmente e con riserva da sciogliersi all'esito delle valutazioni definitive da compiersi nella sede competente", non si verifica una causa di nullità della sentenza (la quale non è prevista dal codice di rito), bensì un'ipotesi di apposizione di una riserva atipica che, come tale, è da reputarsi come non apposta e, quindi, inidonea ad inficiare il carattere pieno e definitivo del provvedimento di ammissione del passivo privilegiato del credito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)