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Sez. 1, Sentenza n. 17526 del 19/11/2003 (Rv. 568284 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE | Individuazione - Qualificazione dell'azione da parte del giudice investito della controversia - Principio c.d. dell'"apparenza" - Rilevanza esclusiva - Sussistenza - Fattispecie in tema di termine per l'appello avverso una sentenza resa in esito a domanda definita dal giudice di accertamento negativo, e non di opposizione allo stato passivo della procedura concorsuale.
Stato
decisa il 2003-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568284-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE

L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio c.d. dell'"apparenza", ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione esperita, per come essa sia stata operata dal giudice del provvedimento stesso, e indipendentemente dalla sua esattezza (sindacabile solo dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione prescelta secondo il predetto criterio). Pertanto, ove l'azione diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa dell'inesistenza giuridica della condizione cui era stata subordinata l'ammissione di una credito al passivo di una procedura concorsuale, sia stata qualificata dal giudice come un'azione di accertamento negativo (e non come un'opposizione allo stato passivo della procedura, riconducibile entro i parametri dell'art. 98 l. fall.), la sentenza di primo grado assume la configurazione di un'ordinaria sentenza di accertamento e l'appello, contro di essa proposto, non è soggetto agli speciali termini prescritti dalla legge fallimentare per le impugnazioni in materia di opposizione allo stato passivo delle procedure concorsuali.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)