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Sez. 1, Sentenza n. 9589 del 15/11/1994 (Rv. 488592 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE, DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE, DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Azione di recupero dei maggiori diritti doganali dovuti e di revisione dell'accertamento - Decadenza della Finanza - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488592-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE, DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE, DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE

La decadenza della Finanza dall'azione di recupero dei maggiori diritti doganali dovuti e di revisione dell'accertamento (art. 74 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43) non è rilevabile d'ufficio. Si tratta infatti di decadenza stabilita in favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, la quale non attiene alla materia dei diritti indisponibili dello Stato alla percezione dei tributi, ma incide unicamente sul diritto del contribuente a non vedere esposto il proprio patrimonio, oltre un certo limite di tempo, alle pretese del Fisco; sicché è riservata alla valutazione della parte interessata la scelta di avvalersi della decadenza nei confronti dell'Amministrazione, sollevando la relativa eccezione (e riproponendo ritualmente la questione nei giudizi di impugnazione) ovvero di rinunciare implicitamente ad essa, secondo la regola generale dettata dall'art. 2969 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)