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Sez. 5, Sentenza n. 2552 del 20/02/2003 (Rv. 560596 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | Termine di decadenza sostanziale stabilito in favore del contribuente - Natura indisponibile - Esclusione - Conseguenze - Disciplina ex art. 2969 cod. civ. sulla rilevabilità d'ufficio - Inapplicabilità - Eccezione di inosservanza del termine - Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560596-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA

In materia tributaria, il termine di decadenza sostanziale stabilito in favore del contribuente non può ritenersi indisponibile, con la conseguenza che, da un lato, non trova applicazione, ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., la disciplina della rilevabilità d'ufficio, prevista da detta norma per il caso di materia sottratta alla disponibilità delle parti, e, dall'altro, non è consentita una deduzione della violazione del menzionato termine per la prima volta in sede di legittimità, restando soggetta la relativa eccezione alla disciplina dell'art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che ne impone la formulazione nel giudizio tributario di primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)