Sez. 1, Sentenza n. 908 del 06/04/1966 (Rv. 321811 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - FORMULE PREDETERMINATE - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - FORMULE PREDETERMINATE - INSUSSISTENZA.*
Gli artt. 102 e 331 cod.proc.civ. non impongono formule predeterminate circa il contenuto dell'atto giudiziale d'integrazione del contraddittorio. Per adempiere l'ordine d'integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado, e, pertanto, sufficiente la notifica diretta di un atto di citazione riassuntivo delle vicende del processo e non occorre sia notificata copia dell'originario atto di appello. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)