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Sez. 2, Sentenza n. 3533 del 21/05/1983 (Rv. 428435 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE - ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - FORMULE PREDETERMINATE - INSUSSISTENZA - NOTIFICA DI CITAZIONE RIASSUNTIVA DELLE VICENDE DEL PROCESSO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1983-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428435-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE - ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - FORMULE PREDETERMINATE - INSUSSISTENZA - NOTIFICA DI CITAZIONE RIASSUNTIVA DELLE VICENDE DEL PROCESSO - SUFFICIENZA.*

L'art. 331 cod. proc. civ. non impone formule predeterminate circa il contenuto dell'atto di integrazione del contraddittorio, che, però, per consentire all'interessato ogni opportuna valutazione al riguardo, deve contenere l'esposizione, oltre che dei fatti di causa, delle doglianze mosse con l'atto di impugnazione, sicché, nel giudizio di Cassazione, all'integrazione del contraddittorio deve provvedersi mediante notifica alla parte, nei cui confronti l'integrazione è stata disposta, di copia integrale di tale ricorso, in precedenza notificato alle altre parti, senza che possa essere sufficiente la notifica del controricorso, che contenga una mera confutazione delle ragioni dedotte con il ricorso principale, e, ancor meno, del ricorso incidentale, che propone, da contrapposta angolazione, propri motivi di censura. (V 908/66, mass n 321811; (V 2844/60; (V 3527/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)