Sez. L, Sentenza n. 3028 del 17/05/1984 (Rv. 435068 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - SUPERSTITE DEL COLTIVATORE DIRETTO PENSIONATO NELLA GESTIONE SPECIALE PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - SUPERSTITE DEL COLTIVATORE DIRETTO PENSIONATO NELLA GESTIONE SPECIALE PER I COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ NELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI - CONDIZIONI.*
L'art. 2 ter del d.l. 2 marzo 1974 n. 30 (contenente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali), convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1974 n. 114, consente ai superstiti dei pensionati a carico delle gestioni speciali ivi indicate - tra cui la gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - di liquidare la pensione di riversibilità nell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, utilizzando in detta Assicurazione i relativi contributi, alla condizione che, alla data del decesso del pensionato dante causa, questi abbia perfezionato tutti i requisiti per il pensionamento nell'Assicurazione generale. Pertanto, in virtù della norma predetta - che non contiene un principio generale estensibile analogicamente e idoneo a far venir meno le limitazioni poste dall'art. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153 -, il superstite del coltivatore diretto pensionato (anche da data anteriore all'1 gennaio 1970) nella gestione speciale può ottenere la liquidazione della pensione di riversibilità nell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti se, alla morte del pensionato dante causa, siano stati raggiunti i contributi minimi previsti per tale Assicurazione, a seguito del lavoro dipendente svolto, dal dante causa stesso, dopo il pensionamento, restando peraltro escluso che la diversità dei trattamenti previsti dai due articoli citati sia sospettabile d'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. (V 3574/82, mass n 421539; (V 6065/80, mass n 409842; (V 33/75, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 ter CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)