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Sez. U, Sentenza n. 2186 del 28/03/1985 (Rv. 440064 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - DI MINORE NATO ALL'ESTERO - SCOPERTA DI FATTI NUOVI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - PERMANENZA.*
Stato
decisa il 1985-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440064-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - DI MINORE NATO ALL'ESTERO - SCOPERTA DI FATTI NUOVI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - PERMANENZA.*

Qualora il tribunale per i minorenni dia inizio alla procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità nei confronti di un minore NATO all'estero, in relazione alla situazione di abbandono in cui si trovi al momento dell'intervento del tribunale stesso, la giurisdizione non può restare esclusa alla stregua della successiva scoperta di fatti nuovi, circa l'illegittimo ingresso del minore in Italia ed il suo effettivo "status" di figlio naturale di genitori stranieri, né può in particolare trovare limitazioni per la circostanza che detti genitori stranieri, ovvero le autorità del loro Paese, abbiano chiesto all'autorità amministrativa italiana il rimpatrio del minore stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quinquies, Cod. Civ. art. 314 sexies, Cod. Civ. art. 314 septies, Cod. Civ. art. 314 octies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)