Sez. 1, Sentenza n. 9576 del 04/11/1996 (Rv. 500322 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - STATO DI ABBANDONO DEL MINORE STRANIERO IN ITALIA | Art. 37 della legge n. 184 del 1983 - Disciplina - Effetti - Giurisdizione del giudice italiano e applicabilità della legge italiana in materia di adozione - Permanenza anche in caso di successiva richiesta di rimpatrio del minore avanzata dalle autorità del paese d'origine.
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - STATO DI ABBANDONO DEL MINORE STRANIERO IN ITALIA
L'art. 37 della legge n. 183 del 1984 - ai sensi del quale nei confronti del minore straniero in stato di abbandono nel territorio dello Stato è operante la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza - comporta non soltanto, sul piano processuale, la giurisdizione del giudice italiano, a prescindere dagli elementi di collegamento previsti dalla legislazione interna, ma anche, sul piano sostanziale, l'assoggettamento del rapporto alla normativa interna, in deroga alle comuni regole di diritto internazionale privato. Pertanto, qualora il tribunale per i minorenni dia inizio alla procedura per la dichiarazione di adottabilità di un minore straniero, in relazione allo stato di abbandono in cui lo stesso si trovi al momento dell'intervento, la circostanza che, successivamente a tale momento, le autorità del Paese d'origine richiedano il rimpatrio del minore, così come non è idonea ad escludere la giurisdizione italiana, non fa venir meno l'applicazione al rapporto della legge italiana, attesi gli stretti collegamenti tra giurisdizione e legge applicabile in materia.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)