Sez. L, Sentenza n. 3034 del 23/03/1998 (Rv. 513862 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Dipendenti esattoriali - Beneficio di maggiore anzianità virtuale ai fini pensionistici (art. 124 d.P.R. n. 43 del 1988) - Anticipazione del pensionamento di anzianità - Ammissibilità - Liquidazione di una maggiore pensione - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
Il beneficio attribuito al personale già addetto alle esattorie delle imposte dirette dall'art. 124 d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 - attribuzione di una maggiore anzianità virtuale di tre mesi per ogni anno di effettivo servizio fino ad un massimo di cinque anni, agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile o della maturazione del diritto alla pensione - consente al lavoratore di accedere al pensionamento di anzianità prima del raggiungimento dei trentacinque anni di contribuzione, ma non comporta la liquidazione della pensione di anzianità sulla base di una contribuzione più ampia di quella effettiva, in mancanza di una previsione specifica in tal senso, poiché non sussiste un principio generale che giustifichi detta conclusione.
Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 art. 124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)