diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 53905 del 01/06/2016 Ud. (dep. 20/12/2016) Rv. 268775 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Ipotesi attenuata di cui all'art. 2, comma terzo, D.Lgs. 74 del 2000 - Natura - Circostanza attenuante ad effetto speciale - Conseguenze - Causa di non punibilità di cui all'art. 131 - Bis cod. pen. - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-06-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268775-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la fattispecie di cui all'art. 2, comma terzo, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - applicabile ai fatti anteriori al 14 settembre 2001, in quanto abrogata dal D.L. n. 138 del 2001, convertito dalla legge n. 148 del 2011 - ha natura di circostanza attenuante ad effetto speciale del reato di cui al comma prima dello stesso articolo, con la conseguenza che è applicabile la causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto" di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto la pena edittale massima irrogabile non è superiore ai cinque anni di reclusione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)