Sez. L, Sentenza n. 1974 del 05/04/1979 (Rv. 398371 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - DEL DIFENSORE - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA NELLA COPIA NOTIFICATA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL MANDATO AD LITEM APPOSTO IN CALCE ALL'ATTO PER AUTENTICARE LA FIRMA DEL MANDANTE - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - DEL DIFENSORE - MANCANZA DELLA SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA NELLA COPIA NOTIFICATA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL MANDATO AD LITEM APPOSTO IN CALCE ALL'ATTO PER AUTENTICARE LA FIRMA DEL MANDANTE - SUFFICIENZA.*
L'assenza della sottoscrizione autografa del difensore nella copia notificata del ricorso per Cassazione, quando questo risulta ritualmente sottoscritto in originale, non comporta la inammissibilita del ricorso medesimo. A tal fine e sufficiente che l'avvocato, pur non avendone firmato il testo, abbia sottoscritto il mandato ad litem, apposto in calce all'atto, per autenticare la firma del mandante, valendo tale sottoscrizione a far proprio il ricorso precedentemente esteso, al quale fa logico e necessario riferimento. (Conf 618/78, mass n 389927; (Conf 2373/75, mass n 376229).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)