Sez. L, Sentenza n. 2853 del 24/03/1987 (Rv. 451973 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - DEL DIFENSORE - MANCANZA NELLA COPIA NOTIFICATA - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - SOTTOSCRIZIONE - DEL DIFENSORE - MANCANZA NELLA COPIA NOTIFICATA - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La mancata sottoscrizione, da parte del difensore, della copia notificata del ricorso per Cassazione non comporta l'inammissibilità del gravame quando l'originale sia stato sottoscritto in data anteriore a quella della notificazione e la copia contenga elementi idonei a dimostrare la provenienza dell'atto da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e munito di procura speciale. (V 1974/79, mass n 398371; (Conf 4286/82, mass n 422263).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)