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Sez. 1, Sentenza n. 8089 del 14/06/2000 (Rv. 537572 - 01)

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Anticipazione bancaria - Natura giuridica - "Sottospecie" del contratto di apertura di credito - Configurabilità - Contestuale prestazione di garanzia reale - Necessità - Prestazione di nuova garanzia per crediti già sorti o "in fieri" in base a precedente apertura di credito - Conseguenze - Revocabilità della garanzia ex art. 67 legge fall.
Stato
decisa il 2000-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537572-01

CONTRATTI BANCARI - IN GENERE

L'anticipazione bancaria si configura come "sottospecie" del contratto di apertura di credito, caratterizzata dalla circostanza di essere necessariamente accompagnata da una garanzia reale, normalmente prestata in proporzione della somma posta a disposizione dall'istituto di credito. Ne consegue che, se una nuova garanzia reale viene a costituirsi per i crediti già sorti o che potrebbero sorgere in base ad una precedente apertura di credito, essa non può legittimamente considerarsi concessa per un credito contestualmente creato, ed è, pertanto, soggetta a revocatoria fallimentare ex art. 67 legge fall..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 1993, Cod. Civ. art. 1998, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)