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Sez. 3 - , Sentenza n. 18744 del 28/07/2017 (Rv. 645370 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Contratto di credito bancario - Costituzione di ipoteca per crediti già sorti in base a precedente contratto di conto corrente - Contestualità dell'atto al sorgere del credito garantito - Esclusione
Stato
decisa il 2017-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645370-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

In tema di azione revocatoria, l'ipoteca iscritta dalla banca in occasione dell'apertura di credito concessa ad un cliente, già debitore per il saldo passivo di precedente contratto di conto corrente, costituisce garanzia di tale preesistente obbligazione e non può dunque considerarsi contestuale al sorgere del credito garantito, in funzione della qualificazione della sua costituzione quale atto a titolo oneroso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)