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Sez. 3, Sentenza n. 11838 del 30/10/1992 (Rv. 479250 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - Controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone - Tentativo obbligatorio di conciliazione - In genere | Tentativo di conciliazione - Mancanza - Conseguenze - Domanda riconvenzionale di determinazione del canone - Improponibilità - Sussistenza - Rilevabilità d'ufficio - Domanda eccedente: limiti di competenza per valore del giudice adito - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479250-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - Controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone - Tentativo obbligatorio di conciliazione - In genere

Con riguardo alla domanda di determinazione del canone di locazione la mancanza del previo tentativo obbligatorio di conciliazione a norma dell'art. 44 della legge n. 392 del 1978 ne comporta l'improponibilità da rilevarsi d'ufficio dal giudice adito, anche nel caso in cui trattandosi di domanda riconvenzionale ecceda i limiti della sua competenza per valore ed implichi la rimessione delle parti al giudice superiore, atteso che la proponibilità di detta domanda costituisce condizione necessaria perché la stessa possa implicare l'indicato spostamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)