Sez. 1, Sentenza n. 8606 del 05/09/1997 (Rv. 507607 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Società consortile per azioni con capitale maggioritario detenuto dal Comune - Legali rappresentanti e dirigenti - Ineleggibilità alla carica di consigliere comunale ex art. 2 n. 10 della legge n. 154 del 1981 - Sussistenza.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
L'art. 2, primo comma, numero 10 della legge n. 154 del 1981, a norma del quale non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale i rappresentanti legali ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della regione, della provincia e del comune va inteso nel senso che, nella locuzione "società per azioni" devono ritenersi comprese anche le S.p.A. aventi scopo consortile (nella specie la S.C., enunciando il principio di diritto ora ricordato, ha confermato la sentenza del giudice di merito dichiarativa della decadenza dalla carica di consigliere comunale del presidente di una società per azioni consortile che annoverava, tra i soci, con quota maggioritaria di oltre il sessanta per cento, il Comune stesso).
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2615 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)