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Sez. 1, Sentenza n. 12653 del 24/05/2010 (Rv. 613126 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Società a partecipazione maggioritaria della Regione - Legali rappresentanti e dirigenti - Causa d'ineleggibilità ex art.2 n. 10 della legge n.154 del 1981 - Forma della società - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613126-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

L'art. 2, primo comma, n. 10 della legge n. 154 del 1981, a norma del quale non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale i rappresentanti legali ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della regione, della provincia e del comune, mira a prevenire una possibile incidenza sulla libertà di voto da parte di chi già rivesta un ruolo influente, tale da arrecare un "vulnus" alla "par condicio" con gli altri candidati; pertanto, non rileva la forma specifica assunta dalla società di capitali nella cui organizzazione il candidato si trovi inserito, poichè nessuna incidenza ha tale forma sul potere d'influenza che l'amministratore della società regionale può esercitare per avvantaggiarsi nella competizione elettorale. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto non ricorrere la situazione d'ineleggibilità in capo ad un consigliere di amministrazione di una società consortile a responsabilità limitata a partecipazione maggioritaria della regione).

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2615 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)