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Sez. 1, Sentenza n. 11268 del 29/12/1994 (Rv. 489458 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Legittimità - Valutazione - Criteri - Riferimento alle norme vigenti al momento della loro emanazione - Necessità - Sopravvenienza di nuova normativa nella pendenza del procedimento di riesame su ricorso - Influenza - Esclusione - Fattispecie relativa ad istanza di cessione in proprietà di un alloggio comunale ed a innovazioni normative successive al d.P.R. n. 2 del 1959.
Stato
decisa il 1994-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489458-01

ATTI AMMINISTRATIVI - IN GENERE

La legittimità di una atto amministrativo, anche per quanto riguarda gli aspetti sostanziali, va valutata alla stregua delle norme vigenti al momento della sua emanazione ("tempus regit actum"), e non assume rilievo, al riguardo, la normativa sopravvenuta, neanche se entrata in vigore durante la pendenza dei procedimenti amministrativi di riesame su ricorso (cosiddetto contenzioso amministrativo). (Principio affermato, a conferma della sentenza impugnata, in relazione a provvedimenti successivi ad un'istanza di cessione in proprietà di un alloggio comunale e alle innovazioni normative apportate nella materia, già regolata dal d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, dalla legge 27 aprile 1962 n. 231).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 CORTE COST., Legge 27/04/1962 num. 231 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)