Sez. 1, Sentenza n. 6318 del 28/10/1986 (Rv. 448544 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - ART. 2, COMMA SECONDO, CODICE PENALE - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - ART. 2, COMMA SECONDO, CODICE PENALE - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Poiché le sanzioni amministrative non hanno carattere di pena, ad esse è inapplicabile l'art. 2, comma secondo, cod. pen., secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato. Di conseguenza, ove sia stata irrogata una sanzione amministrativa per la inosservanza delle prescrizioni imposte dal T.U. N. 1016 del 1939, commessa nel periodo di vigenza della legge n. 706 del 1975, sulla legittimità di tale sanzione non può avere alcuna incidenza la sopravvenuta legge n. 689 del 1981 che ha dettato nuove norme per la modifica del sistema penale, in quanto l'art. 40 ne ha limitato la retroattività soltanto alle violazioni che avevano carattere penale nel momento in cui essa è entrata in vigore e che sono state da essa stessa depenalizzate. Tale retroattività non opera, quindi, per le violazioni che già in precedenza, per effetto di altre norme, avevano perduto il carattere di reato. (V 3087/85, mass n 440780; (V 6109/83, mass n 430909; (Conf 6824/82, mass n 424452; (Conf 4547/80, mass n 408387).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 05/06/1939 num. 1016 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)