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Sez. 2, Sentenza n. 1553 del 25/05/1973 (Rv. 364364 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE TARDIVA IN PRIMO GRADO - RIPROPONIBILITA IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1973-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364364-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE - ECCEZIONE TARDIVA IN PRIMO GRADO - RIPROPONIBILITA IN APPELLO.*

L'eccezione formulata tardivamente in primo grado - ossia nella comparsa conclusionale - e per tale ragione dichiarata inammissibile, puo essere riproposta in grado di appello. (nella specie, e stato ritenuto insussistente il vizio di ultrapetizione, ascritto ad una sentenza di secondo grado che aveva esaminato l'eccezione del convenuto il quale, per evitare la demolizione di una scala da lui costruita, aveva sostenuto che il suolo su cui l'opera era stata eseguita era demaniale). (Conf 2249/71, mass n 353068).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)