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Sez. 3, Sentenza n. 21601 del 21/10/2010 (Rv. 614509 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Danno coperto da assicurazione - Diritto all'indennizzo - Prescrizione - Pendenza di procedimento penale - Fatto impeditivo del decorso della prescrizione - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2010-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614509-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

La pendenza di un procedimento penale per fatti che hanno dato luogo a un danno coperto da assicurazione (nella specie, per incendio verificatosi in un capannone) non costituisce, di per sé, fatto impeditivo del decorso della prescrizione del diritto all'indennizzo, salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbiano espressamente elevato a condizione sospensiva, perché, in tal caso, la pendenza del giudizio penale rappresenta un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto, che, a norma dell'art. 2935 cod. civ., impedisce il decorso della prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)