Sez. 3, Sentenza n. 14387 del 21/12/1999 (Rv. 532430 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Danno coperto da assicurazione - Indennizzo - Diritto - Prescrizione - Decorso - Procedimento penale - Pendenza - Fatto impeditivo - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
La pendenza di un procedimento penale per fatti che hanno dato luogo danno coperto da assicurazione (nella specie, procedimento per incendio doloso a carico dell'assicurato contro i danni derivanti dall'incendio) non costituisce, di per sè, fatto impeditivo del decorso della prescrizione del diritto all'indennizzo, salvo che le parti, nella loro autonomia contrattuale, non lo abbiano espressamente elevato a condizione sospensiva, perché, in tal caso, la pendenza del giudizio penale rappresenta un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto, che, a norma dell'art. 2935 cod. civ., impedisce il decorso della prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)