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Sez. 2, Sentenza n. 2793 del 30/12/1970 (Rv. 349289 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - RICORSO ALLE ULTERIORI REGOLE INTERPRETATIVE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1970-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349289-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - RICORSO ALLE ULTERIORI REGOLE INTERPRETATIVE - CONDIZIONI.*

Al giudice di merito e consentito utilizzare criteri ermeneutici diversi da quello letterale, quando ritenga che la volonta dei contraenti o del disponente non sia chiaramente desumibile dalle espressioni adottate nella formulazione dell'atto. (nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto che l'espressione 'meta dì non denotasse chiaramente la volonta del donante di disporre della meta aritmetica di un fondo ovvero della parte approssimativamente uguale alla rimanente, ed aveva esteso il proprio esame ad altre clausole del medesimo atto e ad un atto successivo con il quale il medesimo disponente aveva donato la 'restante metà del fondo). (V 3958'68, mass n 337506).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)