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Sez. 2, Sentenza n. 1137 del 12/04/1972 (Rv. 357579 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PREVALENZA - CONDIZIONI - RICORSO AI CRITERI INTERPRETATIVI SUSSIDIARI - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1972-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357579-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PREVALENZA - CONDIZIONI - RICORSO AI CRITERI INTERPRETATIVI SUSSIDIARI - PRESUPPOSTO.*

L'art 1362 cod civ, allorche nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto, anzi intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione riveli, per le espressioni usate, con chiarezza ed univocita, la volonta dei contraenti e non vi e divergenza fra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non e ammissibile; soltanto quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, e consentito al giudice di ricorrere agli altri criteri interpretativi indicati dagli articoli 1362 e seguenti cod civ che hanno carattere sussidiario. (V 2793'70, mass n 349289; 712'70, mass n 345945).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)