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Sez. 1, Sentenza n. 303 del 25/01/1966 (Rv. 320591 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - TRASFERIMENTO - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE AGGIUDICATO.*
Stato
decisa il 1966-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320591-01

ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IMMOBILIARE - VENDITA (AGGIUDICAZIONE) - TRASFERIMENTO - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE AGGIUDICATO.*

Nelle controversie relative alla identificazione dell'immobile aggiudicato in Sede di esecuzione forzata deve aversi riguardo innanzi tutto al provvedimento di aggiudicazione, nel quale il giudice, trasferendo all'aggiudicatario il bene espropriato, ripete, a norma dell'art. 586 cod.proc.civ., la descrizione del bene stesso contenuta nell'ordinanza con cui era stata disposta la vendita, senza alcuna variante. -nella specie, e stata negata Rilevanza al provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, ad integrazione del decreto di aggiudicazione aveva indicato come compresi nell'aggiudicazione immobili non menzionati nel decreto anzidetto-. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)