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Sez. L, Sentenza n. 716 del 02/02/1985 (Rv. 438923 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - ASSUNTORIE - ASSUNTORI DI STAZIONE - MANSIONI - ATTIVITÀ ESCLUSE.*
Stato
decisa il 1985-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438923-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - ASSUNTORIE - ASSUNTORI DI STAZIONE - MANSIONI - ATTIVITÀ ESCLUSE.*

Dalle mansioni tipiche dell'assuntore di stazione, secondo la disciplina di cui agli artt. 2, 13 e 14 della legge 3 febbraio 1965 n. 14, esulano sia la registrazione delle comunicazioni al direttore unico, con fonogramma scritto, degli orari di arrivo e partenza dei treni, trattandosi di compito previsto soltanto per gli assuntori di passaggi a livello, sia - ove svolte con carattere di normalità, e perciò fuori dei casi eccezionali previsti dal terzo comma dell'art. 2 della legge - le operazioni relative ai "sezionatori elettrici" ed al controllo sui segnali di coda dei convogli. (V 1342/79, mass n 397609).*

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1965 num. 14 art. 2, Legge 03/02/1965 num. 14 art. 13, Legge 03/02/1965 num. 14 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)