Sez. L, Sentenza n. 1342 del 03/03/1979 (Rv. 397609 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - ASSUNTORIE - COSTITUZIONE CONTESTUALE DEL CONTRATTO DI ASSUNTORIA E DI ALTRO CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO PRESTAZIONI ESCLUSE OPE LEGIS DAL PRIMO RAPPORTO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - ASSUNTORIE - COSTITUZIONE CONTESTUALE DEL CONTRATTO DI ASSUNTORIA E DI ALTRO CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO PRESTAZIONI ESCLUSE OPE LEGIS DAL PRIMO RAPPORTO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Ove, accanto al contratto di assuntoria, si sia costituito un altro contratto avente ad oggetto prestazioni escluse ope legis dal primo rapporto (nella specie, azionamento dell'impianto elettrico della stazione), il prestatore deve essere retribuito per la sua diversa attivita, ove non sia dimostrato che vi sia stata un'eccedenza di compenso rispetto alle varie mansioni rientranti nello schema della assuntoria ed espletate dal lavoratore. A tal fine, ove sia stata esclusa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinata e non sia stata fissata dalle parti alcun corrispettivo per tale attivita, il giudice, - che a norma dell'art 2225 cod civ, deve determinarlo, tenendo conto del risultato ottenuto e del lavoro normalmente necessario per ottenerlo-deve prendere in considerazione non solo il valore dell'opera o del servizio di per se stessi considerati, ma anche della prestazione di cui l'una o l'altra rappresentano il risultato, nei confronti del quale il corrispettivo deve essere stabilito secondo un criterio prevalentemente oggettivo, ossia considerando quello che, in linea di massima, puo essere il lavoro necessario per giungere a quel determinato risultato, e tenendo presente anche la corrispondente retribuzione del lavoro subordinato. (V 751/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2225, Legge 03/02/1965 num. 14 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)