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Sez. 6, Sentenza n. 4821 del 12/12/1995 Cc. (dep. 09/02/1996) Rv. 203612 - 01

Prove - Chiamata di correo | Pluralità di dichiarazioni accusatorie - Controllo di concordanza in funzione di riscontro - Necessità di perfetta sovrapponibilità - Esclusione - Potere - Dovere di valutazione da parte del giudice.
Stato
decisa il 1995-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203612-01

Prove - Chiamata di correo

L'esigenza di convergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti, in funzione di reciproco riscontro tra le dichiarazioni stesse, non può essere spinta al punto di pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponibili tra loro, in ogni particolare, spettando invece pur sempre al giudice il potere-dovere di valutare se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più dichiaranti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 192

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)