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Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005 Ud. (dep. 16/02/2006) Rv. 233085 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO | Pluralità di chiamate - Riscontro reciproco - Condizioni - Convergenza sullo specifico fatto materiale - Necessità.
Stato
decisa il 2005-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233085-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO

In tema di chiamata di correo, v'è reciproco riscontro in caso di pluralità di chiamate se si ha convergenza in ordine allo specifico fatto materiale oggetto del narrato. (La Corte ha precisato che non si ha riscontro reciproco se l'una dichiarazione indichi l'imputato come compartecipe di un fatto omicidiario, attribuendogli un determinato ruolo esecutivo, e l'altra dichiarazione lo menzioni invece come compartecipe esecutivo in occasione di un precedente tentativo d'omicidio in danno della stessa vittima, a meno che non si dimostri che il tentativo prima e l'omicidio consumato poi siano stati compiuti, nel medesimo contesto organizzativo e cronologico, dallo stesso gruppo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)