Sez. 1, Sentenza n. 1410 del 22/02/1996 (Rv. 495981 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Intervento adesivo dipendente - Ricorso in via principale - Valore - Di ricorso incidentale adesivo - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
Il ricorso per cassazione proposto in via autonoma e principale dall'interventore adesivo dipendente deve essere considerato come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da considerarsi come ricorso principale, atteso che il detto interventore - il quale non può proporre impugnazione in via autonoma, salvo che per la parte relativa alla statuizione di condanna alle spese giudiziali (nella specie, non oggetto di impugnazione) - conserva la sua posizione processuale secondaria e subordinata rispetto a quella della parte adiuvata, e può quindi aderire all'impugnazione da questa proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)