Sez. 1, Sentenza n. 1306 del 06/04/1977 (Rv. 385010 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - INTERVENTORE ADESIVO DIPENDENTE - RICORSO IN VIA PRINCIPALE - NATURA - RICORSO INCIDENTALE ADESIVO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - INTERVENTORE ADESIVO DIPENDENTE - RICORSO IN VIA PRINCIPALE - NATURA - RICORSO INCIDENTALE ADESIVO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Chi sia intervenuto nel processo esclusivamente per sostenere le ragioni di una delle parti, al cui accoglimento abbia interesse, non per far valere un proprio diritto (cosiddetto interventore adesivo dipendente), assume una posizione processuale secondaria e subordinata, rispetto a quella della parte adiuvata, e, quindi, puo aderire all'impugnazione da questa proposta, ma non proporre impugnazione in via autonoma. Ne consegue che il ricorso per Cassazione proposto da detto soggetto, in via autonoma e principale, puo essere esaminato solo come ricorso incidentale adesivo rispetto a quello della parte adiuvata, da considerarsi principale, sempreche quest'ultimo sia, come tale, ammissibile. (V 533/73, mass n 362559; (V 2415/72, mass n 359856).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)